Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti i contratti di vendita di macchine e/o di parti di ricambio stipulati tra Colli FGB S.R.L (il “Fornitore”) e l’Acquirente e, ove non derogate da condizioni particolari contenute nella Conferma (come di seguito definita “Conferma di Ordine”) prevalgono su qualsiasi clausola difforme apposta dall’Acquirente nelle sue condizioni generali di acquisto, fatture o corrispondenza.

OFFERTE – ORDINI
1. Le offerte si intendono impegnative – per un periodo di 30 giorni (60 giorni per le forniture all’estero) dalla data di invio. I dati riportati nei cataloghi ed in altro materiale illustrativo sono soltanto indicativi.
2. Ogni eventuale modifica del contratto dovrà risultare da atto scritto.
3. L’Acquirente non potrà cedere il contratto a terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore.
4. I prezzi e le condizioni particolari di vendita previste nella Conferma di Ordine in aggiunta, ovvero in deroga alle Condizioni Generali, non impegnano il Fornitore per altre forniture. Le correzioni apportate dall’Acquirente al testo delle Condizioni Generali e/o delle condizioni particolari di vendita contenute nella Conferma non avranno effetto alcuno.
5. È comunque facoltà del Fornitore apportare alle macchine, in qualsiasi momento, modifiche che non ne ledano le fondamentali caratteristiche tecniche e funzionali, senza che da parte dell’Acquirente possano sollevarsi contestazioni o pretese al riguardo.
6. Se, dopo la conclusione del contratto, l’Acquirente verrà a trovarsi in condizioni economiche e/o finanziarie precarie, il Fornitore avrà la facoltà alternativa di esigere congrue garanzie per il pagamento del prezzo ovvero di recedere dal contratto trattenendosi l’anticipo a titolo di spese già sostenute; e ciò senza che all’Acquirente spetti indennizzo alcuno. Qualora sia prevista l’apertura di una lettera di credito o il rilascio di una garanzia e l’Acquirente non vi abbia provveduto entro il termine concordato, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto e trattenere gli anticipi già ricevuto, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Disegni, progetti, specifiche tecniche ed illustrazioni, annessi o comunque relativi alla fornitura, rimangono di proprietà del Fornitore e non possono essere utilizzati dall’Acquirente per scopi diversi dall’uso e dalla manutenzione dei beni acquistati. L’Acquirente riconosce altresì che il Fornitore è proprietario dei marchi apposti sui beni e che non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale in riferimento a tali marchi, che non può copiare né imitare.

CONSEGNA – TRASPORTO – MONTAGGIO
8. I termini di consegna sono quelli indicati nella Conferma di Ordine ed hanno valore puramente indicativo; il loro mancato rispetto non darà quindi all’Acquirente diritto alcuno di ottenere l’adempimento nei termini pattuiti, la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni.
9. La decorrenza dei termini di consegna resta sospesa fino alla comunicazione da parte dell’Acquirente di tutti i dati tecnici ed amministrativi necessari per la corretta esecuzione del contratto. Qualora sia previsto un anticipo all’ordine, l’apertura di una lettera di credito o il rilascio di una garanzia, i termini di consegna inizieranno a decorrere dal ricevimento dell’anticipo o dei documenti comprovanti l’operatività della lettera di credito o della garanzia.
10. Qualora il Fornitore fosse impedito dal rispettare i termini di consegna a causa di ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie prime, scioperi o agitazioni sindacali come pure a causa di ogni altro evento al di fuori del suo ragionevole controllo, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno della comunicazione all’Acquirente dell’impedimento. Ove il ritardo nella consegna si protragga, per qualunque causa non imputabile all’Acquirente, oltre i 12 mesi dalla data prevista, il contratto sarà risolto di diritto (per la parte ancora da eseguirsi) se uno dei due contraenti comunicherà all’altro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC la volontà di avvalersi di questa clausola. Ove tale intenzione sia comunicata dall’Acquirente, il contratto sarà risolto di diritto solo 90 giorni dopo il ricevimento da parte del Fornitore della suddetta comunicazione, se nel frattempo il Fornitore non avrà eseguito la consegna. In tutti i casi di risoluzione previsti in questo articolo, al Fornitore avrà titolo di trattenere le somme già percepite a titolo di indennizzo o risarcimento dei danni per qualsiasi altro titolo.
11. Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto, come pure da qualsiasi riferimento agli Incoterms e/o a clausole quali franco destino, equivalenti o simili, che riguarderanno unicamente la suddivisione delle spese di trasporto, la consegna si intenderà effettuata presso lo stabilimento del Fornitore con il caricamento dei beni sui mezzi di trasporto e comporterà l’individuazione dei beni ed il contemporaneo trasferimento dei rischi in capo all’Acquirente. I beni viaggeranno quindi sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se il vettore non sia stato scelto da quest’ultimo. Le consegne potranno essere effettuate in uno o più lotti.
12. L’Acquirente deve ritirare i beni entro 10 (dieci) giorni dall’avviso di merce pronta per la consegna, da darsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC. Scaduto tale termine senza che l’Acquirente abbia provveduto al ritiro, ovvero in ogni altro caso di ritardo nella consegna per cause comunque imputabili all’Acquirente, saranno a carico dell’Acquirente ogni rischio e costo relativo alla merce non ritirata, impregiudicato il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Fornitore. Trascorsi invano 30 giorni dall’avviso di merce pronta senza che l’Acquirente abbia ritirato i beni ovvero in caso di suo rifiuto a ricevere gli stessi nei termini di consegna convenuti, il Fornitore avrà la facoltà, a sua discrezione, di: i) fatturare i beni sin dal giorno della prevista consegna, con decorrenza da tale momento degli eventuali termini di pagamento e depositare i beni nei propri magazzini o in un locale di pubblico deposito per conto ed a spese dell’Acquirente. L’Acquirente avrà l’obbligo di corrispondere, a titolo di contributo spese di magazzinaggio, un importo pari all’1.5% del prezzo di vendita dei beni per ogni mese di giacenza e sopporterà ogni rischio relativo ai beni in deposito, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno; ovvero ii) – risolvere con effetto immediato il contratto (totalmente o per la parte ancora da eseguirsi, a scelta del Fornitore) se il Fornitore dichiarerà con lettera raccomandata A.R. o PEC di avvalersi di questa clausola. In tal caso l’Acquirente dovrà pagare la penale di cui all’art. ……. anche trattenendo l’anticipo ricevuto, salvo il risarcimento del maggior danno.
13. I prezzi convenuti, salvo non sia diversamente indicato nella Conferma di Ordine, non comprendono le operazioni di installazione che sono ad esclusivo carico dell’Acquirente, così come saranno quindi a cura dell’Acquirente le spese per opere di elettricista e manovalanza in aiuto etc. etc.

IMBALLAGGIO
14. L’Acquirente ha l’obbligo di fornire indicazioni in merito al tipo di imballaggio a seconda delle esigenze di trasporto. Il Fornitore sarà esentato da ogni responsabilità con l’avvenuta consegna del materiale, imballato a regola d’arte, al vettore od allo spedizioniere. L’imballaggio sarà considerato effettuato a regola d’arte quando il vettore o lo spedizioniere abbiano accettato la consegna. In ogni caso i prezzi non includono i costi dell’imballaggio che verrà addebitato all’Acquirente.

GARANZIA
15. Il Fornitore garantisce che le macchine e le parti di ricambio sono di buona qualità, immuni da vizi e da difetti e garantisce inoltre il buon funzionamento delle macchine stesse, nei limiti derivanti dalla loro concezione costruttiva. Il Fornitore non assume garanzia alcuna per i materiali non di sua produzione. La garanzia sarà di 12mesi decorrenti dalla data di partenza delle macchine. Per le parti di ricambio la garanzia decorre dalla data di spedizione dei beni. Il termine di garanzia non verrà prorogato per effetto di eventuali riparazioni o sostituzioni durante il corso della garanzia, Al momento del ricevimento dei beni, l’Acquirente sarà tenuto a verificarne immediatamente lo stato e eventuali vizi e difetti palesi dovranno essere, a pena di decadenza, denunciati al Fornitore dall’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. I vizi occulti devono essere denunciati al Fornitore con i medesimi mezzi entro 8 giorni dalla scoperta.
16. La garanzia si limiterà alla riparazione od alla sostituzione delle parti riconosciute difettose, con esclusione delle parti elettriche, dei difetti di fusione, delle parti soggette a normale usura, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell’uso, negligenza, inosservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione date dal Fornitore o dai suoi montatori e tecnici e/o contenute nel manuale di manutenzione ed uso. La garanzia di cui sopra esclude qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o di legge, ivi comprese la risoluzione, anche parziale, del contratto e la riduzione del prezzo, nonché il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, derivanti da difetti dei beni ivi inclusi i danni conseguenti alla mancata e/o parziale utilizzazione dei beni, salvo il caso di dolo o colpa grave.
17. L’Acquirente decadrà dalla garanzia: a) se non eseguirà a regola d’arte le operazioni di sua spettanza, es. mancato esecuzione a quanto indicato nel manuale di istruzioni; b) se eseguirà e/o farà eseguire da terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, riparazioni, sostituzioni, modifiche od altri interventi durante il periodo di garanzia; c) se non rispetterà le prescrizioni fornite dal Fornitore e/o contenute nel Manuale d’uso e manutenzione circa il corretto uso, la regolare manutenzione delle macchine e/o i periodici controlli; d) se non effettuerà i pagamenti entro i termini convenuti.

RISERVA DI PROPRIETA’ – PREZZI – PAGAMENTI
18. Le vendite effettuate in territorio italiano con pagamenti dilazionati, o comunque successivi alla consegna dei beni, si intendono concluse con patto di riservato dominio a favore del Fornitore, a sensi dell’art. 1523 c.c. fino ad integrale saldo del prezzo convenuto per capitale, I.V.A. od oneri fiscali sostitutivi, interessi e spese sostenute per conto dell’Acquirente. L’Acquirente assume, quindi, i rischi dal momento della consegna dei beni presso lo stabilimento del Fornitore e rimarrà depositario dei beni e dei materiali di proprietà del Fornitore fino al momento in cui il prezzo della fornitura sarà stato interamente pagato. L’Acquirente custodirà con diligenza i materiali ed i beni sino al totale pagamento del prezzo, evitando ogni atto di disposizione relativo ad essi, sia di natura reale che personale. L’Acquirente dovrà inoltre comunicare al Fornitore, al momento dell’acquisto, il luogo nel quale verranno collocati i beni e non li rimuoverà senza il previo accordo scritto del Fornitore, sino all’avvenuto saldo del prezzo. L’Acquirente dovrà dare immediato avviso al Fornitore di qualunque atto eseguito da terzi in pregiudizio della proprietà riservata sui beni. Egli è inoltre tenuto a rendere noto ai terzi che i beni sono di proprietà del Fornitore.
19. Tutti gli oneri conseguenti alla conclusione del contratto, comprese le spese notarili e quelle accessorie connesse alla stipulazione, registrazione, trascrizione del patto di riservato dominio ed altre forme eventuali di pubblicità dello stesso, saranno a carico dell’Acquirente, che dovrà anticiparle e prestarsi immediatamente a tutte le formalità occorrenti affinché il patto sia opponibile ai terzi. La cancellazione della riserva della proprietà dovrà altresì essere fatta a cura e spese dell’Acquirente.
20. I prezzi si intendono per beni resi franco stabilimento del Fornitore e, salvo non sia diversamente indicato nella Conferma di Ordine, non comprenderanno qualsiasi spesa di trasporto, di assicurazione, di montaggio, imposte e tasse doganali, varie, ecc. Nel caso in cui il Fornitore abbia provveduto di sua iniziativa a stipulare assicurazioni, ovvero abbia sostenuto oneri di spedizione, l’Acquirente dovrà rimborsare immediatamente le relative spese al Fornitore, a semplice richiesta di quest’ultimo.
21. I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nella Conferma di Ordine. I pagamenti devono essere effettuati direttamente al Fornitore. L’accettazione di pagamenti fatti mediante assegno bancario (salvo buon fine), tratte accettate, pagherò od altri mezzi, non comporterà deroga al principio del luogo del pagamento che rimane il domicilio del Fornitore. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002, in caso di ritardato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute da parte dell’Acquirente, il Fornitore potrà addebitare all’Acquirente gli interessi di mora nella misura ivi prevista.
22. Il mancato puntuale adempimento, da parte dell’Acquirente, dei termini di pagamento concordati farà decadere l’Acquirente dal beneficio del termine e sarà facoltà del Fornitore, anche senza previa costituzione in mora i) esigere l’immediato pagamento di tutte le rate scadute e da scadere, ovvero a sua scelta ii) avvalersi della clausola risolutiva espressa che viene con questo contratto convenuta a suo favore, e pertanto dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. con lettera raccomandata A.R. o PEC. In questa ultima ipotesi il Fornitore avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione dei materiali consegnati, ed il pagamento della penale di cui all’art. 24, trattenendo a tale titolo le rate di prezzo eventualmente già corrisposte dall’Acquirente, salvo il maggior danno. Quanto sopra varrà anche in caso di inadempimento dell’Acquirente ad eventuali contratti per la fornitura di altre macchine o pezzi di ricambio. In ogni caso di ritardo o mancato pagamento il Fornitore sarà altresì legittimato a sospendere l’approntamento e la consegna dei beni oggetto di ogni altra Conferma in corso.
23. Nessuna eccezione potrà essere opposta dall’Acquirente al fine di evitare o ritardare la esecuzione dei pagamenti, essendo convenuta in favore del Fornitore la clausola “solve et repete”. L’Acquirente espressamente rinuncia sin d’ora a far valere le facoltà dell’ultimo comma dell’art. 1462 c.c.

PENALE
24. In caso di i) annullamento di un ordine fermo e/o confermato da parte dell’Acquirente, ii) risoluzione del contratto per mancato ritiro dei beni iii) risoluzione del Contratto per colpa dell’Acquirente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore dei beni annullati e/o non ritirati, impregiudicato il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
25. Il Fornitore avrà titolo di addebitare all’Acquirente tutte le spese bancarie che eventualmente venissero allo stesso addebitate quale conseguenza dei pagamenti del prezzo.

FORO E LEGGE REGOLATRICE
26. II contratto è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivamente competente a decidere qualsiasi controversia tra le parti sarà quello di Pavia. II Fornitore si riserva inoltre la facoltà di adire il foro del domicilio dell’Acquirente sia in Italia sia all’Estero.